1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10
giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il
Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro
Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale,
casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il
bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del
padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso
da quello della madre e a condizione che ella acconsenta,
entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non
siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello
stesso, che attesti che le informazioni contenute nel
certificato, non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a
modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo
di studio).
3) ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di
atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile
competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai
cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza
di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve
emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali, che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di
utilizzare le auto-dichiarazioni, i certificati concernenti
fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da
parte dell'interessato della specifica amministrazione che
conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione della
sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in
presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se
l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza
del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è
conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso
valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate
da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accettazione della domanda, è vietato alle
amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di
pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino
dati o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in
documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo
stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso
l'originale, da quello presso il quale l'originale è
depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o dal
dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro
esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione
delle domande ai concorsi pubblici, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali;
non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per
alcuni casi particolari previsti dalle singole
amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purché sia
presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto,
patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E
PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima
della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva
obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della
carta di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata la
norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il
rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono
essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti
diversi. |