Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella
concessionedi benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri di stato civile
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non
autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un
immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può
contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le
qualità personali dichiarati siano certificabili o
accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei
certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano
contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla
(nel caso di presentazione diretta)
Dov'è utilizzabile?
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di
diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste,
ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di
funzioni giurisdizionali.
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