La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e
autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,
l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo
per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"
quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti
pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e
funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi
da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a
ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal
gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta
dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente,
per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di
bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare,
iscrizione liste di collocamento, ecc.
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